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DENOMINAZIONE ORIGINE CONTROLLATA
(D.M. 21 agosto 1968 come modificato da ultimo decreto 14 settembre
2007 – G. Uff. n° 221 del 22 settembre 2007)
Art. 1
La denominazione di origine controllata “Valpolicella” è riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Valpolicella” (designabile anche con i riferimenti “classico” e
“Valpantena” e con la specificazione “superiore”), “Recioto della
Valpolicella” (designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”),
“Recioto della Valpolicella” spumante (designabile anche con il
riferimento “Valpantena”) e “Amarone della Valpolicella”
(designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con
la specificazione “riserva”).
Le tipologie di vini “Valpolicella”, “Valpolicella” classico,
“Valpolicella” superiore, “Valpolicella” classico superiore,
“Valpolicella” Valpantena, “Valpolicella” Valpantena superiore
possono utilizzare l’indicazione “ripasso” qualora i vini di dette
tipologie siano sottoposti al metodo di elaborazione previsto al
successivo articolo 5.
Art. 2
I vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella”
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in
ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 40% al 80%; è tuttavia
ammesso in tale ambito, la presenza del Corvinone nella misura
massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
Rondinella dal 5 % al 30 % ;
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti
dai vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e autorizzati
per la provincia di Verona, fino ad un massimo del 15% totale, nel
limite del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato.
In deroga ai commi precedenti i vigneti già iscritti all’albo della
denominazione di origine controllata “Valpolicella”, alla data di
approvazione del presente disciplinare di produzione, sono idonei
alla produzione dei vini di cui all’art. 1.
Art. 3 [ confini ]
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
“Valpolicella” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni
di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè,
Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi,
Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro
Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona è così delimitata:
la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal
confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte
Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino.
Prosegue poi per Casa Fontana, passa sopra i caseggiati di Monte
(frazione di Sant'Ambrogio) tocca quota 534, Casa Campopiano di
Sotto (quota 649) e passa a nord di Monte Pugna a (quota 74)
entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle,
appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota
676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà
Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di
Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue
fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà
Camporal e Monte per (quota 630) per discendere poi con la strada
che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima.
Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi
seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada
sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine
comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la
strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i
caseggiati di Pertega. Da qui' ha inizio il lato orientale del
territorio delimitato. Il confine discende a Molino di Prà e con il
Vaio omonimo, fino al Molino Monier. Attraversa allora il Vaio delle
Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada
discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso, al largo di
Mazzano, tocca Casa Prael, casa di quota 580, la Palazzina (quota
534) Casa la Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il
Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca Casa sotto
Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da
questo punto la delimitazione nord della zona del "Valpolicella",
segue la linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata
Valpantena, partendo da località Sasso, in Comune di Negrar, e con
andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e
quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa
a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si
sposta quindi verso il monte Dordera e proseguendo con orientamento
nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino
a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S.Benedetto
segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo
il Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a Proale e
Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cà Balai ed i
Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero; per
la carrareccia che passa a quota 655, e si inoltra nel Vaio Orsaro
fino a raggiungere il confine del Comune di Grezzana con Verona che
percorre fino a Vaio Laraccio; attraversa la comunale di Pigozzo e
la risale fino a Vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la
Comunale Morago-Cancello. Corre lungo questa strada fino alla
località Chiesa, prende poi la carreggiabile che passa sotto la
quota 615, incontra la provinciale Montorio-Rovero, ridiscende
questa fino all'incrocio della carreggiabile per S.Vito, Casette,
Chiesa; da Chiesa a Scaransi, per inserirsi nel Vaio di Tretto, che
lo percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al
Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo la
strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del
Pian, prosegue verso Est lungo il confine comunale tra Tregnago e
Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende
questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogolo, attraversa
la borgata prende la strada superiore che porta alla località
Carbonari, indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del
Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud
passando ad Est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio
dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi;
segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad
incrociare il punto di confine tra i 3 Comuni di Tregnago, Cazzano
di Tramigna e S.Giovanni Illarione (dove incontra il confine della
zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del Comune di
Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe correndo
sotto le pendici di Monte Bastia, prima verso nord e quindi verso
Est passa sotto C. Andreani. Di qui, seguendo la strada per
Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il Rio Albo. Raggiunta
la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300
che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota
326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di
Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine fino
all'altezza del Colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la
strada che si congiunge con la provinciale Cazzano- Soave in
prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la
strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che
conduce a Cercolo di Sopra. E poco prima di giungervi segue in
direzione sud-est per la strada che attraversato Cercolo di Sotto,
raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso
ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai
Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai
Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che
costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo
ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord,
fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in
direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso
nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna),
piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina,
supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il
guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca
le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere
a C. Nuova, piega verso nord per la strada che va a incrociare il
confine comunale di Illasi all'altezza di C. Scuarzego prosegue
quindi per la strada, direzione nord per Lione e giunto all'altezza
di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce
a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud
per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa
Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Località
Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S.
Giacomo e raggiunge quota 47 il confine del Comune di S. Martino
Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla
Tavolera piega verso ovest per la strada che seguendo una linea
spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da S.
Martino Buon Albergo raggiunge Marcellise e la percorre sino
all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso
del fiume Fibio e lo risale sino alla località Spinetta. Da detta
località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato
e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte
Florio: da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti
indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S.
Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che
la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte
Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel
S.Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle
Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n° 1, Torre n° 2 e
S.Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e
discende a Valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino;
prosegue su detta strada fino alla località Osteria, imbocca quindi
la strada che, passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge
nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di
Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale n° 12
sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale n°
12 sino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per
seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara;
qui si reinserisce sulla statale n° 12 sino alla località Paganella;
da detta località segue la carrareccia che porta alle fornaci
Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige
sino in prossimità della Chiesa di Ceraino congiungendosi al punto
iniziale di partenza.
La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della
denominazione di origine controllata Valpolicella designabili con la
specificazione geografica Valpantena
è così delimitata:
dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue il già
descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da
qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota
626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la
località Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto
il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte
Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a
Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che passa ad
Est del Roccolo Marchiori e prosegue per detta via fino a C. Squizza
per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la
località Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi
ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e
Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca
quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n° 3,
Torre n° 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; passa
sotto Cà del Roccolo raggiunge Rovere (sotto la quota 355) e poi
lungo il sentiero posto sotto quota 469, la località Le Case Vecchie
da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località
Casette, sotto il Monte Dorzera che lo segue fino a raggiungere la
località di partenza S. Benedetto.
La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della
denominazione di origine controllata Valpolicella designabili con la
menzione Classico comprende i
Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in
Cariano ed è così delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del
Comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca sullo strapiombo
dell'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per casa Fontana;
passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di S. Ambrogio), tocca
q. 534, casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna
entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle,
appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676)
e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni
(q. 230). Risale poi per breve tratto il progno di Fumane fino ad
incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fin presso il
Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal a M. Per (q.
630) per discendere poi con la strada che porta a S.Rocco fino
all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e
risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a
S.Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che
conduce a Prun, si incontra il confine comunale di Negrar, abbandona
subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il
confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha
inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine
discende a Molino da Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier.
Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada
Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 499) e
poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, case di q.
580,la Palazzina (q. 534), casa La Conca e Colombare. Sempre
discendendo,attraversa il progno Castello, passa a ovest di Case
Antolini, tocca Casa Sotto Sengia, rasenta case La Fratta e Siresol,
raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi,
fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la
Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco,
tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha inizio il confine
sud del territorio del vino "Valpolicella". La linea di demarcazione
prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino
presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di
Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in
questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran
parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite
netto il terrazzo fluvio- glaciale ed eocenico e la pianura per
buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva
attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona-Garda, la
discende per breve tratto fino alla località Stella; di cui la linea
di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada
che, attraversando prima la comunale Parona-Pedemonte e poi Quar,
raggiunge la linea di q. 100 passando per Cà Brusà. Sempre per la
linea q.100 prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio,
raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane
e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e
Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a
Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra
Pescantina e S.Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere
la carrareccia che per Vignera di sopra porta sulla strada di
Ospedaletto.
Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S.
Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q.100,
poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a
correre sull'orlo superiore in esso: circuisce Montindon (q. 200),
attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Cà de Picetto,
aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due
stazioni di Domegliara e raggiunge subito dopo il confine comunale
tra S.Ambrogio e Dolcè, a casa Sotto Sengia. In seguito continua di
conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il
lato occidentale del territorio del "Valpolicella", e chiudendone il
perimetro.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini della denominazione di origine controllata
“Valpolicella” devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche.
Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell’iscrizione
all’Albo, di cui all’art. 15 della legge n. 164/1992, i vigneti
impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o
doppia, o a pergola unilaterale inclinata o pergoletta veronese mono
o bilaterale.
Per le superfici vitate già iscritte all’albo della denominazione di
origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del
presente disciplinare e allevati a pergola veronese è tuttavia
consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore
periodo massimo di 15 anni, alle condizioni indicate al comma
successivo.
E’ fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura,
a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione
nell’interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro.
Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già
iscritti all’albo, non deve essere inferiore a 3.300 riducibili nel
caso di terrazzamenti a secco stretti in zona collinare, previa
autorizzazione della regione Veneto.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Valpolicella” non deve essere
superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione
non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto
in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La Regione Veneto , su richiesta motivata dalle organizzazioni di
categoria interessate e/o dal Consorzio di tutela e previo parere
espresso dal Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di
cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da
emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la
vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro
ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone
geografiche, rispetto a quelli fissati dandone immediatamente
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo
previsto dal comma 10 del presente articolo, saranno presi in carico
per la produzione di vino da tavola con indicazione geografica
tipica.
Per la produzione dei vini “Recioto della Valpolicella” e “Amarone
della Valpolicella” si dovrà attuare la cernita delle uve in
vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un
quantitativo di uve non superiore al 70% della produzione massima ad
ettaro prevista al precedente comma 9.
La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia
“Valpolicella”, con le varie menzioni e specificazioni, non deve
essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso
in carico come vino a indicazione geografica tipica.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore
al 40% per i vini “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della
Valpolicella”.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
della denominazione di origine controllata “Valpolicella” devono
essere effettuate nell’interno della zona delimitata nel precedente
articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito del
territorio della provincia di Verona.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
“Valpolicella” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
10% vol.
Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente
sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, la
riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non
meno di 9,50 % vol.
Le uve destinate all’appassimento per la produzione dei vini
“Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella” devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%
vol.
Le uve dopo l’appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 14% vol.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione
dei vini “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della
Valpolicella”, nonché la vinificazione delle stesse devono aver
luogo unicamente, nell'ambito della delimitazione territoriale della
zona di produzione di produzione di cui all'art.3.
L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può
essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento
ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento
escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con
l’ausilio del calore.
Le uve messe ad appassire per ottenere le tipologie “Amarone della
Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” non possono essere
vinificate prima del 15 dicembre.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'impiego della vinaccia residua dalla preparazione
del vino “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”
per il rigoverno del vino “Valpolicella” secondo le norme, all'uopo
stabilite, dal Ministero delle politiche agricole e forestali -
Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio,
nel rispetto delle norme dell’Unione Europea.
I vini a denominazione di origine controllata “Valpolicella” nelle
tipologie “Valpolicella”, “Valpolicella” classico, “Valpolicella”
superiore, “Valpolicella” classico superiore, “Valpolicella”
Valpantena, “Valpolicella” Valpantena superiore possono essere
rifermentati sulle vinacce residue della preaparazione dei vini
“Recioto della Valpolicella” e /o “Amarone della Valpolicella”.
I vini così ottenuti possono utilizzare l’indicazione aggiuntiva
“ripasso”.
Il quantitativo dei vini delle tipologie sopra elencate, destinate
alla produzione delle tipologie riportanti la menzione “ripasso”,
non possono essere in volume superiori al doppio del volume di vino
ottenuto dalle vinacce delle tipologie “Recioto della Valpolicella”
e/o “Amarone della Valpolicella” impiegate nella rifermentazione.
I vini a denominazione di origine controllata“Valpolicella”, nelle
tipologie “Valpolicella”, “Valpolicella” classico, “Valpolicella”
superiore, “Valpolicella” classico superiore, “Valpolicella”
Valpantena, “Valpolicella” Valpantena superiore, che riporta
l’indicazione “ripasso” devono essere immessi al consumo non prima
del 1° dicembre dell’anno successivo all’anno della vendemmia.
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia “superiore” del
vino “Valpolicella” debbono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
I vini “Valpolicella” designabili con la menzione “superiore”, prima
dell’immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo
di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1
dicembre dell’anno di produzione delle uve.
Le operazioni di invecchiamento, sia per la tipologia “superiore” e
“riserva” e sia per la tipologia “Classico”, devono aver luogo alle
condizioni stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria
della Regione Veneto, autorizzare l’appassimento delle uve e la
vinificazione ai fini dell’impiego della specificazione «classico”,
in cantine aziendalisituate al di fuori, ma nelle vicinanze, del
territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione
del vino “Valpolicella”, a condizione che il richiedente dimostri la
conduzione delle superfici iscritte all’albo dei vigneti.
I richiedenti devono confermare annualmente la conduzione dei
vigneti atti a produrre la denominazione con la specificazione
«classico”.
Il vino “Amarone della Valpolicella” prima della immissione al
consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
almeno due anni con decorrenza dal 1° dicembre dell'annata di
produzione delle uve.
Le operazioni di spumantizzazione del vino “Recioto della
Valpolicella” debbono essere effettuate in stabilimenti siti
nell'ambito territoriale della regione Veneto.
Art. 6
Il vino a denominazione di origine controllata “Valpolicella”, anche
con le specificazioni “classico”, “Valpantena” e “superiore”,
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche :
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che
ricorda talvolta le mandorle amare;
- sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, con un
residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,40% vol, e
12,00% vol per la tipologia “superiore”;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
I vini a D.O.C. “Valpolicella”, nelle tipologie “Valpolicella”,
“Valpolicella” classico, “Valpolicella” superiore, “Valpolicella”
classico superiore, “Valpolicella” Valpantena, “Valpolicella”
Valpantena superiore che riportano l’indicazione “ripasso”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche :
- colore: rosso rubino carico tendente al granato con
l'invecchiamento;
- odore: caratteristico con profumo gradevole;
- sapore: pieno, vellutato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol, con un
residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,60% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata “Recioto della
Valpolicella”, anche con le specificazioni “classico” e “Valpantena”,
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei
eventualmente tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol. con un
residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata “Amarone della
Valpolicella”, anche con le specificazioni “classico”, “Valpantena”
e “riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico tendente eventualmente al granato con
l’invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo : 14% vol con
residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,70% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 26,0 g/l, 35,0 g/l nella versione
«riserva”.
Il vino a denominazione d’origine controllata “Recioto della
Valpolicella” spumante, anche con la specificazione “Valpantena”,
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche :
- colore: rosso rubino piuttosto carico talvolta con riflessi
violacei;
- odore: caratteristico, accentuato, intenso;
- sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un
residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol ;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco.
Art. 7
Le uve atte alla produzione della tipologia “Recioto della
Valpolicella” o i mosti o i vini della tipologia “Recioto della
Valpolicella” possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti
ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme
comunitarie e nazionali.
La menzione “superiore” è riservata ai vini tranquilli della
denominazione di origine controllata “Valpolicella”, ad esclusione
delle tipologie “Recioto della Valpolicella” ed “Amarone della
Valpolicella”, che siano immessi al consumo con un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 12% vol.
La menzione “Classico” è consentita ai vini “Valpolicella”, “Recioto
della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella” con l'esclusione
delle tipologie spumante.
La menzione “Valpantena” è consentita ai vini “Valpolicella”,
“Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”.
La qualificazione aggiuntiva “Riserva” può essere utilizzata dal
vino “Amarone della Valpolicella” immesso al consumo dopo un periodo
minimo di invecchiamento non inferiore a 48 mesi a decorrenza dal 1
novembre dell’anno della vendemmia.
Art. 8
Alla denominazione di origine controllata dei vini “Valpolicella” è
vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
E’ ammesso inoltre l’impiego di indicazioni che facciano riferimento
a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
in conformità al disposto dell’art. 1, comma 2 del decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
L’indicazione “ripasso” può essere utilizzata in etichetta con
dimensioni non superiori a quelle della denominazione di origine
controllata “Valpolicella”.
Nella designazione dei vini “Valpolicella” superiore, “Recioto della
Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella” può essere utilizzata
la menzione “vigna” ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della legge
164/1992, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo,
che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo
dei vigneti, che l’appassimento, la vinificazione, l’invecchiamento
del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell’uva, nella
dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di
accompagnamento.
Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata
“Valpolicella” devono essere immessi al consumo in tradizionali
bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di
pregio.
Nella chiusura di dette bottiglie è consentito solo l’uso di tappi
raso bocca; per le bottiglie fino a lt. 0,375 è consentito anche
l’uso del tappo a vite.
È consentito altresì l’uso del tappo a vite anche per la chiusura
delle bottiglie di “Valpolicella”, senza alcuna specificazione o
menzione, di volume fino a litri 1,500.
Per i vini "Valpolicella" che possono usufruire delle indicazioni
superiore, ripasso ed i vini "Recioto della Valpolicella" e "Amarone
della Valpolicella", con le diverse specificazioni e menzioni, è
obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista
dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
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